Art. 6

Art. 6

In vigore dal 26 lug 1991
1. Anteriormente alla data indicata all'allegato III per la partita corrispondente, l'aggiudicatario presenta domanda di pagamento della fornitura all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui si trova il luogo di magazzinaggio citato all', paragrafo 2, lettera b). 2. L'aggiudicatario ottiene il pagamento della fornitura - previa costituzione, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85, a favore dell'organismo di cui al paragrafo 1, di una cauzione di pagamento di importo pari al 110 % della propria offerta - dietro presentazione dei seguenti documenti: a) attestato emesso a seguito dei controlli di cui all'; b) dichiarazione dell'organismo di cui al paragrafo 1, certificante che i prodotti erano disponibili alla data di scadenza per la fabbricazione o il condizionamento, indicata all'allegato III. 3. La cauzione di pagamento di cui al paragrafo 2 è svincolata immediatamente su presentazione, da parte dell'aggiudicatario, del certificato di presa in consegna compilato secondo il modello riportato all'allegato I e rilasciato dall'organismo designato dalla Commissione. Se la merce non viene presa in consegna alla data indicata all'allegato III, l'aggiudicatario fa constatare dall'organismo incaricato del pagamento che la merce stessa era stata messa a disposizione conformemente ai propri obblighi ed ottiene di conseguenza lo svincolo della cauzione di pagamento. 4. La cauzione di fornitura di cui all' è svincolata su prova di costituzione della cauzione di pagamento di cui al paragrafo 2. 5. Le cauzioni sono immediatamente svincolate in caso di forza maggiore.
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