Art. 3
In vigore dal 26 lug 1991
1. In base alle offerte pervenute, la Commissione decide, per ciascuna partita, al più tardi quattro giorni lavorativi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, di fissare un importo massimo per la fornitura o di non dare corso alle offerte, in particolare nel caso in cui le offerte presentate siano superiori ai prezzi normalmente praticati sul mercato.
Se per una partita viene fissato un importo massimo, la fornitura è aggiudicata all'offerente che ha presentato, per quella partita, un importo uguale o inferiore.
2. Unicamente a fini di raffronto delle offerte, per i prodotti fabbricati nei nuovi Stati membri si tiene conto degli importi compensativi « adesione ».
3. Entro tre giorni lavorativi dal giorno in cui la decisione della Commissione è stata notificata agli Stati membri, l'organismo d'intervento competente ne informa tutti gli offerenti a mezzo lettera raccomandata, telex o dietro ricevuta scritta.
Storico versioni
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