Art. 2 · 1. I concorrenti partecipano alla gara nel modo seguente:

Art. 2

1. I concorrenti partecipano alla gara nel modo seguente:

In vigore dal 26 lug 1991
Le offerte sono presentate per iscritto ad uno degli organismi d'intervento elencati all'allegato IV, dietro ricevuta, oppure inviate a mezzo raccomandata entro le ore 12.00 del 31 luglio 1991. Le offerte possono essere trasmesse anche tramite telecomunicazione scritta. Se, per una o più partite, non viene accolta alcuna offerta conformemente all', paragrafo 1, le offerte per una seconda gara possono essere presentate, relativamente alle stesse partite, entro le ore 12.00 del 12 agosto 1991. 2. Gli organismi d'intervento trasmettono alla Commissione (5) le offerte presentate, che devono pervenire al più tardi il secondo giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Per ogni offerta devono essere trasmessi tutti gli elementi indicati all', paragrafo 3, lettere b), c), d) ed e). Se non viene presentata alcuna offerta, gli Stati membri ne informano la Commissione entro il termine prescritto. 3. Per essere valida, l'offerta deve: a) menzionare con precisione la fornitura di cui all' e far chiaro riferimento al presente regolamento; b) riportare il nome, l'indirizzo e più particolarmente il numero di telex e/o di telefax del concorrente stabilito nella Comunità; c) vertere su una o più partite definite all'allegato III; d) indicare un importo in ecu/t per l'operazione completa di fornitura di una partita; detto importo deve includere i costi di condizionamento e d'imballaggio; e) riportare l'indirizzo esatto del luogo di fabbricazione e di condizionamento, nonché del deposito in cui i prodotti sono tenuti a disposizione dell'organismo designato dalla Commissione; in ciascuna offerta può essere indicato soltanto un deposito; f) essere accompagnata dalla prova che l'offerente ha costituito una cauzione di gara di 20 ecu/t a favore dell'organismo d'intervento competente, conformemente al disposto del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85; la prova è costituita da un documento rilasciato dall'organismo garante. Qualora non venga presentata conformemente alle disposizioni del presente articolo o contenga condizioni diverse da quelle stabilite per la procedura di gara, l'offerta non è valida. L'offerta non può essere modificata né revocata.
Storico versioni

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