Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 lug 1991
1. È indetta una gara per la fornitura di 30 000 t di latte intero in polvere destinate alla popolazione dell'Unione Sovietica, a norma del regolamento (CEE) n. 598/91 e in conformità delle disposizioni stabilite nel presente regolamento. 2. La fornitura comprende: a) la fabbricazione di latte intero in polvere secondo le caratteristiche menzionate nell'allegato II. Il prodotto finale deve essere condizionato: - per quanto riguarda le partite da A a U di cui all'allegato III, in sacchi nuovi, asciutti e intatti, conformi alle disposizioni dell'allegato al regolamento (CEE) n. 625/78 della Commissione (4), del peso netto di 25 kg, sistemati su palette, secondo le norme abitualmente vigenti in materia di esportazione; - per quanto riguarda le partite da AA a UU di cui all'allegato III, in sacchetti di carta d'alluminio o in scatole del peso netto massimo di 2 kg, imballati in scatoloni di cartone sistemati su palette, secondo le norme abitualmente vigenti in materia di esportazione. Ogni imballaggio individuale e ogni cassa dovranno recare in lingua russa ed in una lingua ufficiale della Comunità la dicitura « Regolamento (CEE) n. 2263/91 - Aiuto della CEE ». La fabbricazione e il condizionamento del prodotto oggetto dell'offerta devono avvenire secondo le indicazioni dell'allegato III; b) il magazzinaggio del prodotto, che deve essere tenuto a disposizione dell'organismo designato dalla Commissione sino al termine indicato nell'allegato III; le spese di magazzinaggio durante tale periodo sono a carico dell'aggiudicatario; c) su richiesta dell'organismo designato dalla Commissione, l'impegno di fabbricare il prodotto e di metterlo a disposizione dell'organismo stesso se possibile prima delle scadenze indicate alle lettere a) e b).
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