Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2. (2) GU n. L 335 del 30. 11. 1990, pag. 1. ALLEGATO Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci Massimale (tonnellate) 04.0050 Ferrocromo: 7202 41 contenente, in peso, più del 4 % di carbonio: 7202 41 10 contenente, in peso, più del 4 % e non più del 6 % di carbonio 7202 41 90 contenente, in peso, più del 6 % di carbonio 7202 49 altro: 1 996 7202 49 10 contenente, in peso, lo 0,05 % o meno di carbonio 7202 49 50 contenente, in peso, più dello 0,05 % fino allo 0,5 % di carbonio 7202 49 90 contenente, in peso, più dello 0,5 % fino al 4 % di carbonio di cui: 04.0055 ex 7202 49 10 ex 7202 49 50 Ferrocromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e più del 30 % fino al 90 % compreso di cromo (ferrocromo superraffinato) 996
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