Art. 1
In vigore dal 26 lug 1991
1. Gli organismi ammassatori greci indicati in allegato procedono alla vendita, mediante gara permanente, di un quantitativo massimo di 20 500 t di uve secche sultanina del raccolto 1989, in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 626/85 e (CEE) n. 3205/85.
2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 5 agosto 1991 alle ore 13, ora locale.
3. La cauzione di trasformazione di cui all', paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3205/85 è fissata a 45 ecu per 100 kg netti per le uve secche sultanina.
Storico versioni
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