Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74. (4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4. (5) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7. (6) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 54. (7) GU n. L 198 del 28. 7. 1990, pag. 29. (8) GU n. L 90 dell'11. 4. 1991, pag. 18.
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