Art. 3

Art. 3

In vigore dal 26 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12. (3) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 25. (4) GU n. L 121 del 12. 5. 1990, pag. 29. (5) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (6) GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 10.
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