Art. 1
In vigore dal 26 lug 1991
In deroga all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3105/88, per la campagna 1990/1991 la distillazione delle vinacce provenienti dalla vinificazione delle varietà di cui all'articolo 36, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 e figuranti nella classificazione delle varietà utilizzate per l'elaborazione di acquavite potrà essere effettuata fino al 21 settembre 1991.
Storico versioni
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