Art. 2
In vigore dal 26 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (2) GU n. L 200 dell'8. 8. 1977, pag. 1. (3) GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 14. (4) GU n. L 117 del 29. 4. 1978, pag. 43.
ALLEGATO
Aziende in cui la certificazione può aver luogo dopo la lavorazione:
LAND SACHSEN: Borthen Stockhausen Kohren-Sablis LAND SACHSEN-ANHALT: Rottmersleben Irrleben Osterweddingen Langenweddingen Oschersleben Harsleben LAND THUERINGEN: Grossfahner Bad Tennstedt Graefentonna Heringen Nordshausen Straussfurt Kindelbrueck Grossbrembach Westerengel Grossenehrich Hohenebra
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1991:2239:oj#art-2