Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 lug 1991
Fatti salvi i termini di cui all', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1784/77, nel caso del luppolo coltivato sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e preparato e trasformato nelle aziende produttrici di luppolo elencate nell'allegato del presente regolamento, la certificazione può essere effettuata fino al 31 dicembre 1992, dopo che il luppolo è stato trasformato in pellets, ma prima di ogni successiva lavorazione, purché sia possibile accertare l'osservanza dei requisiti minimi di commercializzazione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 890/78 della Commissione (4). La certificazione dei pellets di luppolo prodotti nelle aziende di cui sopra ha luogo nei centri di certificazione nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.
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