Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 367 del 28. 12. 1978, pag. 28. (4) GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 88.
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