Art. 2 · Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare:

Art. 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare:

In vigore dal 25 lug 1991
a) le disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti, b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che rende possibile la verifica delle garanzie di cui alla lettera a), sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.
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