Art. 5

Art. 5

In vigore dal 25 lug 1991
1. Per l'applicazione dell' del regolamento di base, l'uso professionale comprende il trasporto di persone a titolo oneroso o il trasporto industriale o commerciale di merci a titolo oneroso o gratuito. 2. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 3, lettere a) e b) del regolamento di base, le persone che agiscono per conto di una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità devono essere debitamente autorizzate da questa persona. 3. In applicazione dell' del regolamento di base: a) i veicoli per uso professionale possono essere guidati, nei casi di cui al paragrafo 2, da persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità; b) il servizio delle dogane può ammettere che: - in casi eccezionali, una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità importi ed utilizzi veicoli per uso professionale vincolati al regime dell'ammissione temporanea, per un periodo di tempo limitato stabilito caso per caso dello stesso servizio delle dogane; - una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità ed impiegata da una persona stabilita al di fuori dello stesso importi ed utilizzi in questo territorio, per uso professionale, un veicolo appartenente a quest'ultima persona. Il veicolo ammesso in regime di ammissione temporanea può anche essere utilizzato per uso privato a patto che questo uso sia accessorio ed occasionale rispetto all'uso professionale e sia previsto dal contratto di lavoro; c) i veicoli per uso professionale possono essere utilizzati per il traffico interno quando le disposizioni vigenti nel settore dei trasporti, relative, segnatamente, alle condizioni di accesso e di esecuzione dei medesimi, lo prevedano. 4. Le operazioni di manutenzione e le riparazioni dei veicoli divenute necessarie durante il viaggio a destinazione o all'interno del territorio doganale della Comunità possono essere effettuate in regime di ammissione temporanea. Capitolo II Mezzi di trasporto stradali per uso privato
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