Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 lug 1991
1. Fatte salve le disposizioni degli del presente regolamento, il regime dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto a norma del regolamento di base si applica senza alcuna formalità, a partire dall'introduzione dei mezzi di trasporto stessi nel territorio doganale della Comunità. 2. a) Quando vengono vincolati al regime dell'ammissione temporanea a conclusione del regime di perfezionamento attivo nella Comunità, i mezzi di trasporto prima soggetti a questo regime sono assimilati ai mezzi di trasporto introdotti nel territorio doganale della Comunità. b) La data del vincolo al regime dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a), è costituita dalla data della prima utilizzazione sotto tale regime. c) Per la redazione del conto conclusivo previsto per il regime di perfezionamento attivo, il beneficiario del regime dell'ammissione temporanea rilascia al titolare dell'autorizzazione del regime di perfezionamento attivo un attestato sostitutivo dei documenti previsti all'articolo 61, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3677/86 (2) del Consiglio.
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