Art. 16
In vigore dal 25 lug 1991
1. Per beneficiare del regime dell'ammissione temporanea per palette diverse da quelle di cui all', paragrafo 1 del presente regolamento, l'operatore o il suo rappresentante deve fare apposita domanda al servizio delle dogane dello Stato membro in cui le palette, destinate ad essere vincolate al regime, sono introdotte nel territorio doganale della Comunità.
2. La domanda deve essere presentata per iscritto con qualsiasi mezzo accettato dall'autorità doganale. Essa deve recare le seguenti diciture:
a) nome, ragione sociale e indirizzo dell'operatore o del suo rappresentante;
b) obbligo di cui all', lettera b), del presente regolamento;
c) numero e descrizione delle palette.
3. La domanda può essere globale e riguardare varie operazioni di ammissione temporanea.
Storico versioni
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