Art. 10 · In applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base:

Art. 10

In applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base:

In vigore dal 25 lug 1991
1) i mezzi di trasporto ferroviari possono essere messi a disposizione di persone stabilite nel territorio doganale della Comunità, sempre che siano utilizzati in comune in virtù di un accordo secondo cui ogni azienda può utilizzare i mezzi delle altre come fossero i propri. Il regime dell'ammissione temporanea è concluso quando mezzi di trasporto ferroviari dello stesso tipo di quelli messi a disposizione della persona residente nel territorio doganale della Comunità sono esportati o posti, in vista della successiva esportazione, in zona franca o siano vincolati ad uno dei regimi di cui all', paragrafo 1, del regolamento di base; 2) il servizio delle dogane può ammettere che, in casi eccezionali, una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità importi ed utilizzi in questo stesso territorio vagoni adibiti al trasporto di merci, vincolati al regime d'ammissione temporanea per un periodo di tempo limitato, stabilito caso per caso dalla predetta autorità. TITOLO IV MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI ALLA NAVIGAZIONE AEREA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2249:oj#art-10