Art. 5

Art. 5

In vigore dal 25 lug 1991
1. Prima del ritiro del burro, l'aggiudicatario costituisce a favore dell'organismo d'intervento detentore della merce, per ciascun quantitativo ritirato, una cauzione di fornitura dell'ammontare di 3 400 ecu per tonnellata di burro. L'aggiudicatario prende in consegna la merce secondo le disposizioni relative allo svincolo delle scorte dell'intervento. 2. L'organismo d'intervento prende tutti i provvedimenti necessari per verificare la qualità della merce messa a disposizione per la fornitura. 3. L'obbligazione principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 è l'esecuzione della totalità della fornitura secondo le modalità previste. 4. La cauzione di fornitura è svincolata e l'importo dell'offerta è versato all'aggiudicatario dietro presentazione della prova che la fornitura è stata eseguita secondo le modalità previste. Detta prova, da presentarsi al più tardi il 10 ottobre 1991, è costituita dal documento di trasporto e dal certificato di presa in consegna, il cui modello è riportato all'allegato III, rilasciato da un rappresentante dell'ente « Prodexport ».
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