Art. 7

Art. 7

In vigore dal 25 lug 1991
Le operazioni di fabbricazione, di condizionamento e d'imballaggio del prodotto vengono controllate dall'organismo designato dallo Stato membro in cui si trova il luogo di fabbricazione e di condizionamento. L'aggiudicatario si sottopone ai controlli effettuati da tale organismo, comunicandogli a tal fine, almento cinque giorni in anticipo, il luogo e il periodo di fabbricazione e di condizionamento del prodotto da fornire, nonché l'indirizzo del deposito di cui all', paragrafo 2, lettera b), nel quale il prodotto medesimo è tenuto a disposizione. A controlli ultimati, l'organismo rilascia un certificato di conformità attestante che il concentrato di pomodoro è stato fabbricato con pomodori freschi della raccolta 1990 o 1991.
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