Art. 6
In vigore dal 25 lug 1991
1. Anteriormente al 9 ottobre 1991 l'aggiudicatario presenta domanda di pagamento della fornitura all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui si trova il luogo di magazzinaggio citato all', paragrafo 2, lettera b).
La domanda è accompagnata:
- dall'originale del certificato di presa in consegna redatto secondo il modello riprodotto nell'allegato, rilasciato dall'organismo designato dalla Commissione,
- dall'attestato emesso, a controlli ultimati, dall'organismo citato all'.
Il pagamento è effettuato per i quantitativi (peso netto) specificati nel certificato di presa in consegna.
2. Se la merce non viene presa in consegna alla data indicata all', paragrafo 2, lettera b), l'aggiudicatario fa constatare dall'organismo incaricato dei controlli che la merce stessa era stata messa a disposizione conformemente a detto articolo. L'importo precisato nell'offerta viene pagato all'aggiudicatario per i quantitativi relativamente ai quali l'organismo incaricato dei controlli certifichi l'adempimento degli obblighi prescritti. L'organismo incaricato del pagamento, dopo aver consultato la Commissione, prende i provvedimenti adeguati circa la destinazione della merce.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:2211:oj#art-6