Art. 5

Art. 5

In vigore dal 25 lug 1991
Entro cinque giorni lavorativi dalla notifica dell'attribuzione della fornitura, l'aggiudicatario trasmette all'organismo di cui all', conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85, la prova della costituzione in favore dell'organismo stesso di una cauzione di consegna pari al 10 % dell'importo indicato nell'offerta. La prova è costituita da un documento rilasciato dall'organismo garante.
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