Art. 4

Art. 4

In vigore dal 25 lug 1991
1. La cauzione di gara di cui all', paragrafo 2, lettera f) è svincolata immediatamente se l'offerta non è stata accolta o se non si procede all'aggiudicazione. 2. Le principali esigenze ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono: a) per gli offerenti: il mantenimento dell'offerta fino a quando viene adottata la decisione di cui all', paragrafo 1; b) per l'aggiudicatario: la costituzione della cauzione di consegna conformemente all'.
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