Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 lug 1991
1. È indetta una gara per la fornitura di 3 000 t di concentrato di pomodoro destinate alla popolazione dell'Unione Sovietica, a norma del regolamento (CEE) n. 598/91 e in conformità delle disposizioni stabilite nel presente regolamento. 2. La fornitura comprende: a) la fabbricazione di concentrato di pomodoro secondo le caratteristiche menzionate nell'allegato II. Il prodotto finale deve essere condizionato in lattine metalliche di una capacità, in peso netto, inferiore a 3 kg (1 500 t) e compresa tra 3 kg e 5 kg (1 500 t), imballate in scatoloni di cartone sistemati su palette, secondo le norme abitualmente vigenti in materia di esportazione, in conformità all'allegato II. La fabbricazione e il condizionamento del prodotto oggetto dell'offerta devono avvenire nello stesso stabilimento ed essere ultimati entro il 20 settembre 1991; b) il magazzinaggio del prodotto, che deve essere tenuto a disposizione dell'organismo designato dalla Commissione sino al 2 ottobre 1991; le spese di magazzinaggio durante tale periodo sono a carico dell'aggiudicatario; c) su richiesta dell'organismo designato dalla Commissione, l'impegno di fabbricare il prodotto e di metterlo a disposizione dell'organismo stesso se possibile prima delle scadenze indicate alle lettere a) e b).
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