Art. 4

Art. 4

In vigore dal 25 lug 1991
1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione (5) e dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione (6), al più tardi entro tre mesi dal conferimento dell'alcole l'organismo d'intervento paga al distillatore il prezzo previsto per l'alcole greggio. Nel corso dei due mesi seguenti il termine ultimo stabilito per il conferimento relativo a ciascuna delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 avviate per la campagna 1990/1991, l'organismo d'intervento versa al distillatore una maggiorazione pari a 0,11 ecu/% vol per hl di alcole neutro conferito. La maggiorazione è corrisposta per un quantitativo di alcole neutro che non superi il 25 % del quantitativo totale conferito per ciascuna distillazione, anche nel caso in cui la quota di alcole neutro fosse superiore a tale percentuale. 2. Il distillatore può chiedere che la maggiorazione di 0,11 ecu/% vol/hl per i quantitativi di alcole neutro conferiti gli venga corrisposta anticipatamente, a condizione che abbia costituito una cauzione a favore dell'organismo d'intervento. Tale cauzione è di 14 ecu per hl di alcole puro per il quale viene chiesto l'anticipo. Quest'ultimo viene versato contestualmente al prezzo dell'alcole greggio. La cauzione viene svincolata soltanto per un quantitativo di alcole non superiore al 25 % del quantitativo totale conferito con riferimento a ciascuna distillazione. La cauzione corrispondente ai quantitativi che superano la percentuale citata viene incamerata.
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