Art. 1
In vigore dal 25 lug 1991
Il presente regolamento fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri importi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1991/1992, nella Comunità escluso il Portogallo. Per quanto riguarda le misure di cui agli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87, gli importi sono fissati con riserva di una decisione successiva sull'applicazione di tali misure.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:2209:oj#art-1