Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1059/83 è modificato come segue:
In vigore dal 25 lug 1991
1. È inserito il seguente articolo:
« Articolo 1 bis
I contratti di magazzinaggio per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati scadono nel periodo compreso tra il 1o agosto e il 15 settembre successivi alla loro conclusione.
Per stabilire la data della scadenza, il produttore trasmette all'organismo di intervento, con almeno 15 giorni di anticipo, una dichiarazione in cui precisa il giorno di scadenza del contratto.
In assenza di dichiarazione, la data di scadenza è fissata al 15 settembre. »
2. All', è aggiunto il seguente paragrafo:
« 3. In conformità delle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, i produttori soggetti, nella campagna precedente quella considerata, agli obblighi previsti agli articoli 35, 36 o 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 possono beneficiare delle misure previste dal presente regolamento soltanto se comprovano di aver soddisfatto i loro obblighi di consegna o di ritiro sotto controllo nel corso dei periodi di riferimento fissati rispettivamente nei regolamenti (CEE) n. 3105/88 (*) e (CEE) n. 441/88 (**) della Commissione.
Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare l'approvazione dei contratti prima che il produttore abbia fornito la prova di cui al primo comma, purché nei contratti figuri una dichiarazione in cui il produttore attesta di aver soddisfatto gli obblighi di cui al primo comma o la condizione di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio (***) e s'impegna a consegnare i quantitativi residui necessari per conformarsi pienamente a detti obblighi entro i termini fissati dall'autorità nazionale competente. La prova di cui al primo comma è fornita entro il 1o giugno della campagna in questione.
(*) GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 10.
(**) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.
(***) GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 14. »
3. All'articolo 4, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Nel contratto devono essere indicati almeno:
a) il nome e l'indirizzo del produttore o dei produttori interessati;
b) il nome e l'indirizzo dell'organismo di intervento;
c) il primo giorno del periodo di magazzinaggio;
d) l'importo dell'aiuto espresso in ecu;
e) la natura del prodotto (vino da tavola, mosto d'uva, mosto d'uva concentrato o mosto d'uva concentrato rettificato);
f) il luogo di magazzinaggio;
g) il quantitativo;
Per il vino da tavola, il contratto indica altresì:
h) il tipo cui il vino appartiene o con il quale è in stretta relazione economica;
i) la dichiarazione che è stato effettuato il primo travaso;
j) l'ultimo giorno del periodo di ammasso.
Per il mosto d'uva ottenuto da varietà di vite del tipo Sylvaner, Mueller-Thurgau o Riesling, il contratto indica altresì:
k) la varietà di vite a partire dalla quale è stato ottenuto il mosto. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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