Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 3105/88 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3105/88 è modificato come segue:

In vigore dal 24 lug 1991
1. All'articolo 6 è soppresso il paragrafo 3. 2. All'articolo 11, sono soppressi il quarto comma del paragrafo 3 e il paragrafo 5. 3. All'articolo 13, paragrafo 2, è soppresso il terzo comma. 4. All'articolo 15, paragrafo 6, è soppresso il terzo comma. 5. All'articolo 16, è inserito il paragrafo 1 bis seguente: « 1 bis. Qualora il distillatore non adempia gli obblighi che gli incombono entro le scadenze fissate, l'aiuto viene ridotto nel modo seguente: a) per quanto riguarda il pagamento del prezzo d'acquisto al produttore, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, l'aiuto è diminuito dell'1 % per ogni giorno di ritardo durante il periodo di un mese. Oltre il mese l'aiuto non viene più versato; b) per quanto riguarda: - la comunicazione della prova dell'avvenuto pagamento del prezzo d'acquisto, di cui all'articolo 11, paragrafo 3, - la presentazione della domanda di aiuto, di cui all'articolo 11, paragrafo 2 e all'articolo 15, paragrafo 5, - la consegna dell'alcole, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, l'aiuto è diminuito dello 0,5 % per ogni giorno di ritardo durante il periodo di due mesi. Oltre i due mesi l'aiuto non viene più versato; c) per quanto riguarda: - l'invio di una distinta dei quantitativi distillati e dei prodotti ottenuti, di cui all'articolo 12, paragrafo 4, - l'invio di una distinta dei quantitativi consegnati per l'elaborazione del vino alcolizzato, di cui all'articolo 15, paragrafo 4, l'aiuto è diminuito dello 0,1 % per ogni giorno di ritardo. Se precedentemente è stato concesso un aiuto, la cauzione corrispettiva è svincolata proporzionalmente all'importo dell'aiuto effettivamente dovuto. Se l'aiuto non è dovuto, la cauzione viene incamerata. »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2182:oj#art-1