Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15. (4) GU n. L 191 del 16. 7. 1991, pag. 25. (5) GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 21. (6) GU n. L 228 del 22. 8. 1990, pag. 8. (7) GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88. (8) GU n. L 222 dell'1. 8. 1989, pag. 60.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2181:oj#art-2