Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 lug 1991
1. Le rubriche « FRANCIA » e « GRECIA » di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2006/80 sono sostituite, rispettivamente, da quelle riportate nell'allegato I e nell'allegato II del presente regolamento. 2. I centri di intervento di « Grimmen » e di « Neubuckow » (Laender Mecklenburg-Vorpommeren) figuranti nella rubrica « BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND », sono sostituiti rispettivamente dai centri di « Stralsund » e di « Wismar ».
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