Art. 6

Art. 6

In vigore dal 23 lug 1991
Previa consultazione di un gruppo d'esperti composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nel quadro del comitato per le franchigie doganali per esaminare il caso, la Commissione decide se la situazione esaminata consenta o no di procedere al recupero dei dazi in questione. La decisione va presa entro sei mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto il fascicolo di cui all', primo comma. Ove la Commissione sia stata indotta a chiedere ulteriori elementi informativi allo Stato membro per poter deliberare, il termine dei sei mesi viene prorogato per un periodo equivalente a quello intercorso tra la data di rinvio della richiesta di ulteriori elementi informativi e la data di ricezione di tali elementi da parte della Commissione.
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