Art. 5
In vigore dal 23 lug 1991
Nei quindici giorni successivi alla data di ricezione della richiesta di cui all', primo comma, la Commissione ne trasmette copia agli Stati membri.
L'esame di tale richiesta viene iscritto appena possibile all'ordine del giorno di una riunione del comitato per le franchigie doganali.
Storico versioni
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