Art. 3

Art. 3

In vigore dal 23 lug 1991
Le domande di titoli d'importazione devono essere presentate in data 29 e 30 luglio 1991 alle autorità competenti degli Stati membri. Queste ultime le trasmettono alla Commissione entro le ore 16 del 31 luglio 1991, facendo distinzione tra le domande riguardanti i quantitativi di cui all', paragrafo 1, rispettivamente lettera a) e lettera b).
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