Art. 1
In vigore dal 23 lug 1991
1. Dal 1o agosto al 31 ottobre 1991, i titoli di importazione per i funghi coltivati temporaneamente conservati, ma non attivi all'alimentazione nello stato in cui sono presentati, di cui al codice NC ex 0711 90 50, sono rilasciati limitatamente ad un quantitativo di 7 900 t.
2. Fatte salve le specifiche disposizioni del presente regolamento, i titoli di importazione sono richiesti e rilasciati conformemente al regolamento (CEE) n. 2405/89.
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