Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1991. Per il Consiglio Il Presidente P. DANKERT (1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. (2) GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 1.
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