Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 lug 1991
Il presente regolamento entra invigore il 1o agosto 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1991. Per il Consiglio Il Presidente P. DANKERT (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 176 del 3. 7. 1984, pag. 6. (4) GU n. L 198 del 28. 7. 1990, pag. 11.
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