Art. 7

Art. 7

In vigore dal 19 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 21. (2) GU n. L 158 del 22. 6. 1991, pag. 4.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2150:oj#art-7