Art. 6
Il riconoscimento ai sensi dell'articolo 5 è subordinato al rispetto, in particolare, delle seguenti condizioni:
In vigore dal 19 lug 1991
- le merci acquistate sono di origine comunitaria e figurano nell'elenco allegato all'accordo sotto forma di scambio di lettere di cui all';
- le merci rispettano le disposizioni applicabili in Unione Sovietica e nella Comunità in materia di polizia sanitaria, epidemiologia e quarantena;
- la procedura seguita per la conclusione del contratto consente la leale concorrenza tra ditte indipendenti;
- il contratto è concluso alle condizioni più vantaggiose, tenuto conto del prezzo normalmente richiesto sul mercato comunitario;
- la qualità e la quantità della merce rispondono ai requisiti previsti dal contratto;
- il contratto precisa quale parte dei costi di fornitura corrisponda al trasporto verso l'Unione Sovietica e quale all'acquisto dei prodotti.
Storico versioni
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