Art. 5

Art. 5

In vigore dal 19 lug 1991
La garanzia riguarda esclusivamente i pagamenti effettuati dalle banche a norma di contratti di fornitura e purché la Commissione abbia riconosciuto che tali contratti sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 599/91, e dell'accordo sotto forma di scambio di lettere menzionato all'.
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