Art. 1
In vigore dal 19 lug 1991
La garanzia di credito di cui all' del regolamento (CEE) n. 599/91 è soggetta, oltre alle condizioni previste da tale regolamento, alle condizioni di seguito precisate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:2150:oj#art-1