Art. 5

Art. 5

In vigore dal 19 lug 1991
1. Il detentore è autorizzato a porre termine al suo impegno per il quantitativo totale oggetto del contratto di ammasso o per una sua parte, su sua richiesta e previa presentazione di un titolo di esportazione rilasciato conformemente alla misura particolare prevista dal regolamento (CEE) n. 2050/91. Il regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione (8) si applica mutatis mutandis. 2. Il premio è versato per il periodo di ammasso conformemente all', paragrafo 1, lettera b) e fino al giorno di rilascio del titolo di esportazione ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (9).
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