Art. 4

Art. 4

In vigore dal 19 lug 1991
Per poter beneficiare della misura particolare d'intervento prevista dal presente regolamento, il frumento duro deve essere di qualità sana, leale e mercantile ai sensi dell', paragrafi 2 e 4, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1569/77.
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