Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 lug 1991
1. La misura particolare d'intervento prevista dal presente regolamento comporta la conclusione, tra l'organismo d'intervento greco e i detentori di frumento duro, di contratti in forza dei quali: a) i detentori si impegnano a conservare separatamente, a decorrere dal giorno della domanda e fino al 30 settembre 1991, un quantitativo determinato di frumento duro, in un luogo di ammasso determinato che garantisca il mantenimento delle caratteristiche qualitative; b) l'organismo d'intervento greco concede ai detentori, al termine del periodo di ammasso di cui alla lettera a), un premio giornaliero destinato a coprire le spese dell'operazione, fissato forfettariamente a 0,13 ECU/t. Tuttavia, i detentori di cereali possono beneficiare di tale premio giornaliero per il periodo di ammasso in oggetto a partire al massimo dal 1o luglio 1991, previa presentazione della prova di ammasso per tale periodo o per una sua parte. 2. Fatta salva l'eventuale applicazione delle disposizioni dell', il premio di cui al paragrafo 1, lettera b) è concesso per il quantitativo che si trova permanentemente nel luogo di ammasso. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo si tiene tuttavia conto di una tolleranza di 3 kg/t. 3. L'organismo d'intervento controlla l'esistenza e la qualità delle scorte dei richiedenti alla data di presentazione della domanda. Inoltre, nel corso del periodo di validità del contratto esso effettua aleatoriamente tutti i controlli necessari per verificare il rispetto dell'obbligo. A tal fine si applicano le condizioni di cui all', paragrafo 6, lettera b) e paragrafi 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 1569/77.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2144:oj#art-2