Art. 11

Art. 11

In vigore dal 19 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 139 del 26. 5. 1986, pag. 38. (4) GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 10. (5) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15. (6) GU n. L 168 del 30. 6. 1990, pag. 14. (7) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. (8) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1. (9) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
Storico versioni

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