Art. 1
In vigore dal 18 lug 1991
La fissazione anticipata di restituzioni all'esportazione per il frumento (grano) (duro o tenero) e frumento segalato, la segala, l'orzo, l'avena, il granturco, e le rotture di riso, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76, è sospesa fino al 31 luglio 1991 incluso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:2123:oj#art-1