Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 1. (3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
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