Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 2814/90 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2814/90 è modificato come segue:

In vigore dal 16 lug 1991
1) All', paragrafo 1 il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente: « Inoltre, qualora siano ingrassati in un'azienda diversa da quella del beneficiario, gli agnelli possono restare presso un solo allevatore nel periodo minimo di 45 giorni di cui al regolamento (CEE) n. 3901/89. In tal caso, nella dichiarazione di cui al primo comma il responsabile della stalla si impegna altresì a sottoporsi ai controlli previsti per verificare che gli agnelli siano stati effettivamente ingrassati. »
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