Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1991. Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 10. (4) GU n. L 84 del 5. 3. 1979, pag. 67.
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