Art. 9

Art. 9

In vigore dal 15 lug 1991
1. Il piano di miglioramento di cui all', paragrafo 1, lettera c), può riguardare un'azienda singola o più aziende associate ai fini della fusione di tutte o di una parte delle aziende in questione. 2. Nel caso di aziende associate, il piano di miglioramento riguarda l'azienda associata ed eventualmente, le frazioni delle aziende che rimangono gestite dai membri dell'azienda associata. 3. Gli Stati membri possono concedere gli aiuti di cui all' alle aziende associate se tutti gli imprenditori membri dell'azienda associata soddisfano le condizioni di cui all', paragrafo 1. 4. Fatta eccezione per il settore dell'acquacoltura i massimali di cui all', paragrafo 2 ed all' possono essere moltiplicati per il numero delle aziende membri dell'azienda associata. I massimali di cui all', paragrafi 3 e 4, possono essere moltiplicati per il numero delle aziende membri solo nel caso in cui l'azienda derivi da una fusione totale. Tali massimali non possono tuttavia superare: - 120 vacche, - tre volte il numero dei posti per i suini di cui all', paragrafo 4, - 364 458 ecu di investimenti, per azienda associata, comprese eventualmente le frazioni delle aziende che rimangono gestite dai membri dell'azienda associata. 5. La Commissione, può autorizzare, secondo la procedura prevista all', uno Stato membro a concedere gli aiuti di cui all', secondo le modalità fissate al paragrafo 4 del presente articolo, alle cooperative agricole aventi per unico oggetto la gestione di un'azienda agricola. Allo stesso tempo la Commissione determina le condizioni specifiche per la concessione degli aiuti a dette cooperative, nonché le condizioni e i limiti per il superamento del volume d'investimento indicato al paragrafo 4. 6. Gli Stati membri fissano le condizioni cui devono soddisfare le aziende associate, in particolare: - la forma giuridica, - la durata minima, che deve essere di almeno sei anni, - la formazione del capitale sociale, - la partecipazione dei membri alla gestione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2328:oj#art-9