Art. 7

Art. 7

In vigore dal 15 lug 1991
1. Il regime di aiuti agli investimenti di cui all', paragrafo 1, riguarda aiuti sotto forma di sovvenzioni in conto capitale o del loro equivalente in abbuono d'interessi o in ammortamento differito, o una combinazione di queste forme, concernenti gli investimenti necessari alla realizzazione del piano di miglioramento, escluse le spese dovute all'acquisto di: - terreni, - bestiame vivo suino e avicolo nonché vitelli da macello. Per il bestiame vivo può essere preso in considerazione solo il primo acquisto previsto dal piano di miglioramento. Inoltre il regime di aiuti può riguardare garanzie per i prestiti contratti e i relativi interessi, nel caso in cui sia necessario supplire all'insufficienza delle garanzie reali e personali. 2. L'aiuto in conto capitale, di cui al paragrafo 1, può riguardare un volume di investimento di 60 743 ecu per ULU e di 121 486 ecu per azienda; gli Stati membri possono fissare limiti inferiori a questi importi. Il valore dell'aiuto di cui al paragrafo 1, espresso nella percentuale dell'importo degli investimenti, è limitato: a) per le zone di cui agli della direttiva 75/268/CEE: - al 45 % per i beni immobili, - al 30 % per gli altri tipi di investimento; b) per le altre zone: - al 35 % per i beni immobili, - al 20 % per gli altri tipi di investimento. Se l'aiuto non è concesso sotto forma di sovvenzioni in conto capitale, gli Stati membri stabiliscono ogni anno una tabella che indichi il valore degli aiuti, espresso nella percentuale dell'importo dell'investimento, tenuto conto del tasso d'interesse annuo medio dei prestiti senza l'applicazione dell'abbuono, del valore dell'abbuono, della durata dei prestiti, degli abbuoni e degli ammortamenti differiti e di qualsiasi altro parametro utilizzato per esprimere l'aiuto in termini di sovvenzione equivalente. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concedere, per un determinato periodo, aiuti superiori al livello di cui al comma precedente, qualora la situazione del mercato dei capitali di tale Stato lo giustifichi. Tuttavia, in Spagna, in Grecia, in Irlanda, in Italia e in Portogallo, sino al 31 dicembre 1991, per quanto riguarda gli investimenti previsti nei piani di miglioramento presentati entro tale data, il valore massimo dell'aiuto di cui al secondo comma è maggiorato in misura corrispondente al 10 % dell'importo degli investimenti.
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