Art. 6 · 1. Il regime di aiuti di cui all'articolo 2 può riguardare investimenti:

Art. 6

1. Il regime di aiuti di cui all'articolo 2 può riguardare investimenti:

In vigore dal 15 lug 1991
- per il miglioramento qualitativo e la riconversione della produzione, in funzione delle esigenze del mercato, - per la diversificazione dell'attività dell'azienda, in particolare tramite attività turistiche ed artigianali o tramite la fabbricazione e la vendita nell'azienda di prodotti ottenuti nell'azienda stessa. - per l'adeguamento dell'azienda volto a ridurre i costi di produzione e a realizzare risparmi di energia, - per migliorare le condizioni di vita e di lavoro, - per migliorare le condizioni di igiene negli allevamenti ed il rispetto delle norme comunitarie previste per il benessere degli animali o, in mancanza, delle norme nazionali fino all'adozione delle norme comunitarie, - per la tutela ed il miglioramento dell'ambiente. 2. La concessione dell'aiuto agli investimenti di cui al paragrafo 1 può essere esclusa o limitata qualora tali investimenti determinino un aumento della produzione dell'azienda di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta i provvedimenti necessari e definisce, in particolare, i prodotti ai sensi del comma precedente. 3. Fatte salve le altre varie decisioni prese in virtù del paragrafo 2, la concessione dell'aiuto di cui al paragrafo 1 per investimenti nel settore della produzione lattiero-casearia determinanti un superamento del quantitativo di riferimento, stabilito in virtù della normativa sul prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è esclusa, salvo qualora un quantitativo di riferimento supplementare sia stato precedentemente accordato a norma dell', paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (12), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91 (13), o ottenuto tramite un trasferimento ai sensi dell', paragrafo 1 di detto regolamento. In tal caso, l'aiuto è subordinato alla condizione che l'investimento non porti il numero di vacche da latte a più di 40 per ULU e a più di 60 per azienda o, se l'azienda dispone di oltre 1,5 ULU, non comporti un aumento di oltre il 15 % del numero di vacche da latte. Il Consiglio adotta su proposta della Commissione, al più tardi sei mesi dopo lo scadere del regolamento (CEE) n. 857/84 le condizioni per la concessione degli aiuti agli investimenti determinanti un aumento della produzione lattiero-casearia, applicabili dopo lo scadere di detto regolamento. 4. Fatte salve le decisioni ulteriori in senso diverso adottate in virtù del paragrafo 2, gli aiuti di cui al paragrafo 1, concessi per investimenti nel settore della suinicoltura che abbiano l'effetto di potenziare la capacità produttiva, sono limitati, per quanto riguarda le domande presentate prima del 1o gennaio 1987, agli investimenti che consentano di raggiungere cinquecento posti per suini da ingrasso per azienda e, per quanto riguarda le domande presentate tra il 1o gennaio 1987 e il 31 marzo 1988, agli investimenti che consentano di raggiungere quattrocento posti. Per quanto concerne le domande presentate dopo il 31 marzo 1988 ed anteriormente al 1o gennaio 1991, il numero di posti per suini che può essere raggiunto e che può formare oggetto dell'aiuto di cui al paragrafo 1, è fissato a trecento posti per azienda. Gli aiuti sono inoltre concessi solo a condizione che il numero totale di posti per suini esistente dopo la realizzazione dell'investimento non superi ottocento posti per azienda. Il posto necessario per una scrofa da allevamento corrisponde a quello di 6,5 suini da ingrasso. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta entro il 31 dicembre 1990 il regime applicabile alle domande presentate a decorrere dal 1o gennaio 1991. In assenza di una decisione del Consiglio a tale data, la concessione degli aiuti per gli investimenti che produca un aumento della capacità della produzione suina è sospesa. Inoltre, qualora un piano di miglioramento preveda un investimento nel settore della produzione suina, la concessione di un aiuto per tale investimento è subordinata alla condizione che, a piano ultimato, almeno l'equivalente del 35 % del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda. 5. Fatte salve le decisioni ulteriori in senso diverso adottate in forza del paragrafo 2, gli aiuti di cui al paragrafo 1, concessi per investimenti relativi al settore della produzione di carni bovine, ad esclusione degli aiuti connessi con la protezione dell'ambiente, sono limitati agli allevamenti in cui la densità di bovini da carne non supera alla fine del piano, 3 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera totale destinato all'alimentazione di tali bovini; la tabella di convenzione in UBA figura nell'allegato I. Tuttavia, fino al 31 dicembre 1991 questo limite di 3 UBA non si applica qualora sia fornita la prova che non si prevede di aumentare la capacità produttiva. Prima di tale data la Commissione esamina l'applicazione di questa disposizione e presenta una relazione al Consiglio. 6. È esclusa la concessione degli aiuti agli investimenti di cui al paragrafo 1 nel settore delle uova e del pollame.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2328:oj#art-6